Il lavoratore a cui sia stata richiesta una prestazione eccedente la normale tollerabilità (per eccessiva durata della prestazione medesima o per eccessiva onerosità dei ritmi) può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro qualora, a seguito dell’eccessivo lavoro, abbia riportato danni alla salute sussistendo, in tale caso, una pacifica violazione da parte del datore dell’obbligo di garantire l’integrità psico-fisica del dipendente sancito dall’art. 2087 c.c.. Il datore di lavoro deve, infatti, adottare e mantenere, tutte le misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c. sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro. Come ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6008 del 28.02.2023, nel caso di “superlavoro” graverà sul lavoratore l’onere di dimostrare l’inadempimento del datore di lavoro evidenziando quali siano e/o quali siano stati i fattori di rischio non adeguatamente valutati dall’imprenditore (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole) nonché provare il nesso di causalità tra la prestazione di lavoro intollerabile e l’insorgere della patologia e di tutti i danni alla stessa conseguenti. Nel caso di “superlavoro” non si può, invece, imporre al lavoratore di individuare la norma specifica prevenzionistica violata dal datore di lavoro in quanto nella prestazione lavorativa “oltre la tollerabilità” è in re ipsa l’inesatto adempimento all’obbligo di sicurezza da intendersi in senso onnicomprensivo e tale da non richiedere ulteriori specificazioni. Il datore di lavoro potrà esimersi da responsabilità solo dimostrando che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che l’insorgere della patologia lamentata dal lavoratore non era imputabile all’attività lavorativa.
