- normativa: artt. 414 e seguenti codice civile; - destinatari dell’interdizione: la misura dell’interdizione è indirizzata alle persone maggiorenni ovvero ai minorenni emancipati che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi; - destinatari dell’inabilitazione: la misura dell’inabilitazione è indirizzata alle persone di maggiore età il cui stato di infermità non è così grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati anche coloro che, per ragioni di prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono essere inabilitati anche il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’adeguata educazione (a meno che il loro stato di incapacità non sia tale da giustificare l’interdizione); - soggetti che possono promuovere il giudizio per la dichiarazione di interdizione/inabilitazione: - proposizione del giudizio di interdizione/inabilitazione: i soggetti di cui sopra devono presentare un ricorso avanti il Tribunale del luogo in cui l’interdicendo/inabilitando ha la residenza indicando: Per la proposizione del ricorso per interdizione/inabilitazione è necessaria l’assistenza dell’avvocato. Il Tribunale fissa con decreto l’udienza nella quale esaminerà l’interdicendo/inabilitando al fine di valutare l’ammissibilità della domanda. Il ricorso ed il decreto dovranno essere notificati all’interdicendo/inabilitando, ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado. Il Giudice all’udienza esaminerà l’interdicendo/inabilitando (che, pertanto, dovrà comparire personalmente) e valuterà se ritiene opportuno sentire anche i parenti (in tal, caso fisserà una ulteriore udienza per assumere le loro dichiarazioni) o se è necessario un approfondimento sotto il profilo medico (in tal caso nominerà un proprio consulente tecnico affinché elabori una perizia e relazioni in merito alla gravità della infermità). E’ possibile richiedere alla prima udienza la nomina di tutore/curatore provvisorio affinché lo stesso possa iniziare ad operare subito in nome e per conto dell’interdicendo/inabilitando (il decreto verrà annotato a margine dell’atto di nascita dell’interdicendo/inabilitando); - conclusione del giudizio: - effetti dell’interdizione/inabilitazione: decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza. Con la sentenza che dichiara l’interdizione il soggetto, di regola, perde totalmente la capacità di agire e, pertanto, gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione (o dopo la nomina del tutore provvisorio) possono essere annullati. Con la sentenza che dichiara l’inabilitazione il soggetto mantiene una parziale capacità di agire, limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere annullati se compiuti dall’inabilitato senza l’osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza di inabilitazione o nel provvedimento di nomina del curatore provvisorio. E’ possibile che nella sentenza o in successivi atti giudiziari venga previsto che l’interdetto/inabilitato possano compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento/assistenza del tutore/curatore; - cessazione dell’interdizione/inabilitazione: può aver luogo:
