Il personale docente a tempo determinato può proporre nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito varie azioni giudiziarie utili a tutelare i propri diritti. In particolare possono essere proposte le seguenti azioni: A) Riconoscimento dell’anzianità di servizio: il docente con contratti di lavoro a termine in servizio da oltre 9 anni come precario può ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio corrispondente a quella che avrebbe ottenuto se avesse stipulato un contratto a tempo indeterminato, caso per caso da valutare le differenze retributive da recuperare (da calcolare sulla base del percorso lavorativo compiuto). B) Risarcimento del danno: il docente a tempo determinato che ha stipulato più contratti a termine su cattedre di diritto (con scadenza al 31.08) che superano, nel loro complesso, i 36 mesi complessivi presso uno stesso istituto ovvero e comunque su cattedre vacanti anche presso diversi istituti può agire per ottenere il risarcimento del danno per abusivo utilizzo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dei contratti a termine. C) Riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD): il docente che ha sottoscritto contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie può ottenere il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD). Tale emolumento, negato ai docenti con supplenze temporanee, viene, invece, riconosciuto mensilmente a tutti i docenti di ruolo e con contratto a termine sino al 31.08 o 30.06. La Retribuzione Professionale Docenti costituisce una retribuzione accessoria che varia in funzione dello scatto stipendiale di appartenenza. Il termine prescrizionale per il recupero delle differenze retributive non corrisposte è quinquennale. D) Riconoscimento del c.d. “bonus docenti”: il docente che ha sottoscritto nell’ultimo quinquennio contratti a tempo determinato (con esclusione solo dei contratti brevi e saltuari) può ottenere il riconoscimento del bonus docenti, emolumento negato ai lavoratori della scuola a tempo determinato e riconosciuto, invece, ai docenti a tempo indeterminato. Il bonus docentei viene riconosciuto nella misura di Euro 500,00 annui. Il personale ATA con contratti a tempo determinato può, invece, proporre nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito le seguenti azioni: A) Riconoscimento dell’anzianità di servizio: il personale con contratti di lavoro a termine in servizio da oltre 9 anni può ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio corrispondente a quella che avrebbe ottenuto se avesse stipulato un contratto a tempo indeterminato, caso per caso da valutare le differenze retributive da recuperare (da calcolare sulla base del percorso lavorativo compiuto). B) Risarcimento del danno: Il personale che ha stipulato più contratti a tempo determinato con scadenza al 31.08 che superano, nel loro complesso, i 36 mesi complessivi presso uno stesso istituto ovvero e comunque su posti vacanti anche presso diversi istituti può agire per ottenere il risarcimento del danno per abusivo utilizzo da parte del Ministero dell’Istruzione dei contratti a termine. C) Riconoscimento del Compenso individuale accessorio (CIA): il personale ATA con incarichi temporanei di breve durata può ottenere il riconoscimento del Compenso individuale accessorio (CIA). Tale emolumento, negato al personale ATA che ha stipulato contratti di breve durata, viene, invece, riconosciuto mensilmente a tutto il personale di ruolo e con contratto a termine sino al 31.08 o 30.06. Il Compenso individuale accessorio costituisce una retribuzione accessoria che varia in funzione dello scatto stipendiale di appartenenza. Il termine prescrizionale per il recupero delle differenze retributive non corrisposte è quinquennale. Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può, infine, agire per ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio all’atto della ricostruzione di carriera. Il personale a tempo indeterminato può impugnare il decreto di ricostruzione di carriera entro 10 anni dal suo ricevimento ottenendo il recupero del 1/3 del periodo pre-ruolo non considerato nel decreto emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestualmente recuperando le differenze retributive e la corrispondente anzianità di servizio.
