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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

2023-04-16 15:15

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Illegittima la normativa che fissa periodi di comporto identici per lavoratori disabili e non

L’applicazione al lavoratore disabile dell’ordinario periodo di comporto rappresenta una ipotesi di discriminazione indiretta in quanto il lavoratore disabile, rispetto a quello non affetto da handicap, è esposto ad un rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità e, quindi, soggetto al rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere i limiti massimi dettati dalla contrattazione collettiva di settore.


E’ proprio tale rischio a rendere idonea una normativa che fissa limiti massimi di malattia, identici per lavoratori disabili e non, in vista del recesso datoriale per superamento del periodo di comporto a svantaggiare i dipendenti portatori di handicap e, quindi, a comportare una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla disabilità e a determinare l’illegittimità del licenziamento comminato per superamento del periodo di comporto.


Il rischio di assenze per malattia di un lavoratore disabile deve, quindi e come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9095 del 31.03.2023, essere attentamente valutato dal datore di lavoro e dalle parti sociali in quanto la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò, vietata.


Questo non significa che non potrà essere individuato un limite massimo in termini di giorni di assenza per malattia del lavoratore disabile ma occorrerà che la determinazione del termine in questione venga attuata con mezzi appropriati e proporzionati.